Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
           Commissario straordinario per la ricostruzione 
 
  1. In conseguenza del crollo di un tratto  del  viadotto  Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi,
avvenuto  il  14  agosto  2018,  di  seguito  «evento»,  al  fine  di
garantire, in via d'urgenza, le  attivita'  per  la  demolizione,  la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali di risulta, nonche' per la progettazione,  l'affidamento  e
la ricostruzione dell'infrastruttura e  il  ripristino  del  connesso
sistema  viario,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e sentito  il  Presidente  della  Regione
Liguria,  e'   nominato   un   Commissario   straordinario   per   la
ricostruzione,  ((  di  seguito  nel  presente   capo:   «Commissario
straordinario»  )).   La   durata   dell'incarico   del   Commissario
straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata  o  rinnovata
per non oltre un triennio dalla prima nomina. 
  2.  Al  Commissario  straordinario  e'  attribuito   un   compenso,
determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture  ((  e  dei
trasporti )) di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma
3,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111.  Per  l'esercizio
dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di  una
struttura di supporto posta alle sue dirette  dipendenze,  costituita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e  composta  da
un contingente massimo di personale pari a venti unita',  ((  di  cui
una unita' di livello dirigenziale generale, fino ad  un  massimo  di
cinque unita' di livello dirigenziale  non  generale  e  la  restante
quota di unita' di  personale  non  dirigenziale  )),  dipendenti  di
pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali,  previa
intesa  con  questi  ultimi,  in  possesso  delle  competenze  e  dei
requisiti di professionalita' richiesti dal Commissario straordinario
per  l'espletamento  delle  proprie  funzioni,  con  esclusione   del
personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle
istituzioni scolastiche. Detto personale e' posto, ai sensi dell'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di
comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi  ordinamenti,  conservando  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza(( , che resta a carico della medesima )).  Al  personale
non dirigenziale  della  struttura  e'  riconosciuto  il  trattamento
economico accessorio, ivi compresa l'indennita'  di  amministrazione,
del personale non dirigenziale  del  comparto  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.  ((  Al  dirigente  di  livello  dirigenziale
generale sono riconosciute la retribuzione  di  posizione  in  misura
equivalente a quella massima attribuita  ai  coordinatori  di  uffici
interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale  non  generale  della
struttura sono riconosciute la retribuzione di  posizione  in  misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti  ai  dirigenti  di
livello non generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Gli oneri relativi  al  trattamento  economico  accessorio
sono a carico esclusivo  della  contabilita'  speciale  intestata  al
Commissario straordinario.Nell'ambito del menzionato  contingente  di
personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino  ad  un
massimo di cinque esperti o consulenti,  scelti  anche  tra  soggetti
estranei alla pubblica amministrazione e anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
dall'art. 5, comma  9,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
cui  compenso  e'  definito   con   provvedimento   del   Commissario
straordinario. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario straordinario )). Agli oneri di cui al presente  comma  e
di cui al comma 4 provvede il Commissario nel  limite  delle  risorse
disponibili nella contabilita' speciale di cui al comma 8. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 45. 
  3. Per le attivita' urgenti di progettazione degli interventi,  per
le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e  forniture,  il
Commissario  straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in  qualita'  di
soggetti  attuatori,  previa  intesa  con   gli   enti   territoriali
interessati, delle strutture e degli uffici  della  Regione  Liguria,
degli uffici tecnici e  amministrativi  del  Comune  di  Genova,  dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di  ANAS  s.p.a.,
delle Autorita' di  distretto,  nonche',  mediante  convenzione,  dei
concessionari di servizi pubblici e delle societa'  a  partecipazione
pubblica o a controllo pubblico. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  puo'  nominare,   con   proprio
provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unita', fino a due
sub-commissari,  il  cui  compenso  e'  determinato  in  misura   non
superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3,  del  decreto-legge
n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12
mesi e puo' essere rinnovato. 
  5. (( Per  la  demolizione,  la  rimozione,  lo  smaltimento  e  il
conferimento in discarica dei materiali di risulta,  nonche'  per  la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e
il  ripristino  del   connesso   sistema   viario,   il   Commissario
straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di  legge  diversa
da quella penale, fatto salvo  il  rispetto  delle  disposizioni  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea.  Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono individuate speciali misure amministrative  di
semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche
in deroga alle relative norme )). Per le occupazioni di urgenza e per
le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi di cui al primo  periodo,  il  Commissario  straordinario,
adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato  di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.  ((
Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al  terzo  periodo,
il  Commissario  straordinario  dispone  l'immediata  immissione  nel
possesso  delle  aree,  da  lui  stesso  individuate  e  perimetrate,
necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando  ove  necessario
anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese ))
chiamate a svolgere le  attivita'  di  cui  al  presente  comma,  con
salvezza dei diritti dei terzi da  far  valere  in  separata  sede  e
comunque senza che cio' possa ritardare l'immediato rilascio di dette
aree da parte dei terzi. 
  6. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento,
tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza
e  funzionalita'  dell'infrastruttura  concessa  ovvero   in   quanto
responsabile dell'evento, a far fronte alle  spese  di  ricostruzione
dell'infrastruttura e di  ripristino  del  connesso  sistema  viario,
entro trenta giorni dalla richiesta  del  Commissario  straordinario,
versa sulla  contabilita'  speciale  di  cui  al  comma  8  le  somme
necessarie al predetto ripristino ed alle altre attivita' connesse di
cui  al  comma  5,  nell'importo  provvisoriamente  determinato   dal
Commissario   medesimo   salvo   conguagli,    impregiudicato    ogni
accertamento sulla responsabilita' dell'evento e sul titolo  in  base
al  quale  sia  tenuto  a  sostenere  i  costi  di  ripristino  della
viabilita'. (( Nella determinazione di detto importo, il  Commissario
straordinario comprende tutti gli oneri che  risultano  necessari  al
predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'art. 1-bis )).  In
caso di omesso versamento nel termine, il  Commissario  straordinario
puo'  individuare,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   alla
valutazione   delle   manifestazioni   di   disponibilita'   comunque
pervenute, un soggetto pubblico  o  privato  che  anticipi  le  somme
necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a  fronte  della
cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello  Stato
nei confronti  del  concessionario  alla  data  dell'evento,  potendo
remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore  ((  al
tasso di rendimento dei buoni del tesoro decennali maggiorato di  1,5
punti percentuali )). Per assicurare il celere avvio delle  attivita'
del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento  da  parte
del  Concessionario,  a  garanzia  dell'immediata   attivazione   del
meccanismo di anticipazione e' autorizzata la spesa di 30 milioni  di
euro annui dall'anno  2018  all'anno  2029.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, si provvede: quanto a 30 milioni di  euro  annui  per
ciascuno  degli  anni  dal  2018  al  2029  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; ai fini  della  compensazione  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, quanto a 40  milioni  di  euro  per
l'anno  2018  e  120  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione del medesimo Fondo di cui all'art. 1,  comma
1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e quanto a 20  milioni  di
euro per l'anno 2018, 40 milioni di euro per l'anno 2019, 20  milioni
di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. All'atto del versamento  da  parte  del  Concessionario
delle somme necessarie per gli interventi di cui al primo periodo del
presente comma, il Fondo di cui all'art. 1, comma 1072,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' corrispondentemente  reintegrato,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del
Commissario.  ((  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio )). 
  7. Il Commissario straordinario affida, ai sensi dell'art. 32 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio  2014,  la  realizzazione  delle  attivita'  concernenti  il
ripristino del sistema viario, nonche' quelle connesse, ad uno o piu'
operatori  economici  ((  diversi  dal  concessionario   del   tratto
autostradale alla data dell'evento e da societa'  o  da  soggetti  da
quest'ultimo controllati o, comunque, ad  esso  collegati,  anche  al
fine di evitare  un  ulteriore  indebito  vantaggio  competitivo  nel
sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacche' non puo'
escludersi che detto concessionario sia  responsabile,  in  relazione
all'evento, di  grave  inadempimento  del  rapporto  concessorio  )).
L'aggiudicatario  costituisce,  ai  fini  della  realizzazione  delle
predette  attivita',  una  struttura  giuridica  con   patrimonio   e
contabilita' separati. 
  8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente
articolo, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale
intestata al Commissario straordinario, sulla quale  confluiscono  le
risorse pubbliche all'uopo destinate nonche'  quelle  tempestivamente
messe  a  disposizione  dal  soggetto   concessionario   al   momento
dell'evento. 
  ((  8-bis.  Il  Commissario  straordinario,  nell'esercizio   delle
funzioni attribuite dal  presente  decreto,  puo'  avvalersi  e  puo'
stipulare  convenzioni  con  le  strutture  operative  e  i  soggetti
concorrenti di cui all'art. 4, comma 2, del codice  della  protezione
civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 
  8-ter. Agli atti del Commissario straordinario  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 15, commi 2 e 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
              «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati  e  misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
              2.  Al  fine  di  garantire  il  raggiungimento   degli
          specifici obiettivi di interesse pubblico perseguiti con la
          nomina e di rafforzare i poteri di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti  dalla  legislazione  di  settore,  i  commissari
          straordinari nominati ai  sensi  degli  articoli  11  della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  20  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 1 del decreto-legge 8 luglio
          2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          agosto 2010, n. 129, e i commissari  e  sub  commissari  ad
          acta nominati ai sensi dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n.  222,  possono  essere  in  ogni
          tempo revocati con le medesime modalita'  previste  per  la
          nomina. Al commissario o sub  commissario  revocato  spetta
          soltanto il compenso previsto con riferimento all'attivita'
          effettivamente svolta. 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127   (Misure   urgenti   per   lo   snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
              «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni   in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 7, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 7 (Gestione  delle  risorse  umane  (Art.  7  del
          decreto legislativo n. 29 del 1993, come  sostituito  prima
          dall'art. 5 del decreto legislativo n. 546 del 1993  e  poi
          modificato dall'art. 3 del decreto legislativo n.  387  del
          1998)). -  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  garantiscono
          parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza
          di ogni forma  di  discriminazione,  diretta  e  indiretta,
          relativa al genere,  all'eta',  all'orientamento  sessuale,
          alla razza,  all'origine  etnica,  alla  disabilita',  alla
          religione  o  alla  lingua,  nell'accesso  al  lavoro,  nel
          trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella  formazione
          professionale,  nelle  promozioni  e  nella  sicurezza  sul
          lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono  altresi'
          un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo
          e si impegnano a rilevare, contrastare  ed  eliminare  ogni
          forma di violenza morale o psichica al proprio interno. 
              2.  Le  amministrazioni   pubbliche   garantiscono   la
          liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale  nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca. 
              3. Le  amministrazioni  pubbliche  individuano  criteri
          certi di priorita' nell'impiego flessibile  del  personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale, sociale e familiare e dei  dipendenti  impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266. 
              4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione  e
          l'aggiornamento del  personale,  ivi  compreso  quello  con
          qualifiche dirigenziali, garantendo altresi'  l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione. 
              5. Le amministrazioni  pubbliche  non  possono  erogare
          trattamenti economici accessori che non corrispondano  alle
          prestazioni effettivamente rese. 
              5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni  pubbliche
          di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
          in  prestazioni   di   lavoro   esclusivamente   personali,
          continuative  e  le  cui  modalita'  di  esecuzione   siano
          organizzate dal committente anche con riferimento ai  tempi
          e al luogo di  lavoro.  I  contratti  posti  in  essere  in
          violazione del presente  comma  sono  nulli  e  determinano
          responsabilita'  erariale.  I  dirigenti  che  operano   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  comma  sono,
          altresi', responsabili ai sensi dell'art. 21 e ad essi  non
          puo' essere erogata la  retribuzione  di  risultato.  Resta
          fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non  si  applica
          alle pubbliche amministrazioni. 
              6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,  per
          specifiche  esigenze  cui  non  possono  far   fronte   con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire   esclusivamente   incarichi   individuali,   con
          contratti di lavoro autonomo, ad esperti di  particolare  e
          comprovata   specializzazione   anche   universitaria,   in
          presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
                a) l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere
          alle      competenze      attribuite       dall'ordinamento
          all'amministrazione conferente,  ad  obiettivi  e  progetti
          specifici e determinati e deve risultare  coerente  con  le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; 
                b)  l'amministrazione  deve   avere   preliminarmente
          accertato  l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare   le
          risorse umane disponibili al suo interno; 
                c) la prestazione deve essere di natura temporanea  e
          altamente  qualificata;  non   e'   ammesso   il   rinnovo;
          l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
          in via eccezionale, al solo fine di completare il  progetto
          e  per  ritardi  non  imputabili  al  collaboratore,  ferma
          restando  la  misura  del  compenso  pattuito  in  sede  di
          affidamento dell'incarico; 
                d) devono essere preventivamente determinati  durata,
          oggetto e compenso della collaborazione. 
              Si   prescinde   dal   requisito    della    comprovata
          specializzazione universitaria in caso di  stipulazione  di
          contratti  di  collaborazione  per  attivita'  che  debbano
          essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
          con  soggetti  che  operino  nel  campo  dell'arte,   dello
          spettacolo,  dei  mestieri  artigianali  o   dell'attivita'
          informatica nonche' a supporto dell'attivita'  didattica  e
          di ricerca, per i  servizi  di  orientamento,  compreso  il
          collocamento, e di certificazione dei contratti  di  lavoro
          di cui al decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
          purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
          pubblica, ferma restando  la  necessita'  di  accertare  la
          maturata esperienza nel settore. 
              Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
          svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
          incaricati ai sensi  del  medesimo  comma  come  lavoratori
          subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa  per
          il dirigente che  ha  stipulato  i  contratti.  Il  secondo
          periodo dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge  12  luglio
          2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2004,  n.  191,  e'  soppresso.  Si  applicano   le
          disposizioni previste dall'art. 36, comma 3,  del  presente
          decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di  cui
          al  presente  comma,   fermo   restando   il   divieto   di
          costituzione di rapporti di lavoro a  tempo  indeterminato,
          si applica  quanto  previsto  dal  citato  art.  36,  comma
          5-quater. 
              6-bis.  Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,  procedure
          comparative  per  il  conferimento   degli   incarichi   di
          collaborazione. 
              6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 
              6-quater. Le disposizioni di cui ai commi  6,  6-bis  e
          6-ter  non  si  applicano  ai  componenti  degli  organismi
          indipendenti di valutazione di cui all'art. 14 del  decreto
          legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  e  dei  nuclei  di
          valutazione,  nonche'  degli  organismi  operanti  per   le
          finalita' di cui all' art.  1,  comma  5,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144. 
              6-quinquies. Rimangono ferme le  speciali  disposizioni
          previste per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 14  del
          decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.». 
              - Si riporta l'art. 5, comma  9,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per  la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              «Art.   5   (Riduzione   di   spese   delle   pubbliche
          amministrazioni). - (Omissis). 
              9. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
          2001, nonche' alle pubbliche amministrazioni  inserite  nel
          conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
          come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
          (ISTAT) ai sensi dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196 nonche' alle  autorita'  indipendenti
          ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa'  e  la
          borsa (Consob) di  attribuire  incarichi  di  studio  e  di
          consulenza a soggetti gia' lavoratori  privati  o  pubblici
          collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni  e',
          altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi  soggetti
          incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in  organi  di
          governo delle amministrazioni di cui  al  primo  periodo  e
          degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei
          componenti delle  giunte  degli  enti  territoriali  e  dei
          componenti o titolari degli organi elettivi degli  enti  di
          cui all'art. 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  31  agosto
          2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2013, n.  125.  Gli  incarichi,  le  cariche  e  le
          collaborazioni di cui ai periodi precedenti  sono  comunque
          consentiti  a  titolo  gratuito.  Per  i   soli   incarichi
          dirigenziali e direttivi, ferma restando la  gratuita',  la
          durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile
          ne' rinnovabile, presso  ciascuna  amministrazione.  Devono
          essere   rendicontati   eventuali   rimborsi   di    spese,
          corrisposti  nei  limiti  fissati  dall'organo   competente
          dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali
          si  adeguano   alle   disposizioni   del   presente   comma
          nell'ambito della propria autonomia. 
              (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riporta l'art.  1,  comma  1072,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              1072. Il fondo da ripartire di cui  all'art.  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'  rifinanziato
          per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615  milioni
          di euro per l'anno 2019, per  2.180  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni  di
          euro per l'anno 2024  e  per  2.500  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Le  predette  risorse
          sono  ripartite  nei  settori  di  spesa  relativi  a:   a)
          trasporti  e  viabilita';  b)   mobilita'   sostenibile   e
          sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative  alla
          rete idrica e alle  opere  di  collettamento,  fognatura  e
          depurazione; d) ricerca;  e)  difesa  del  suolo,  dissesto
          idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;   f)
          edilizia pubblica, compresa quella scolastica e  sanitaria;
          g) attivita' industriali ad alta tecnologia e sostegno alle
          esportazioni;  h)  digitalizzazione  delle  amministrazioni
          statali;   i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)
          investimenti in riqualificazione urbana e  sicurezza  delle
          periferie; m)  potenziamento  infrastrutture  e  mezzi  per
          l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e   il   soccorso;   n)
          eliminazione delle barriere architettoniche. Restano  fermi
          i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140.
          I decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di
          riparto del fondo di cui al  primo  periodo  sono  adottati
          entro il 31 ottobre 2018. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 6, comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta l'art. 32 della direttiva  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  febbraio  2014
          (Direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  sugli
          appalti pubblici  e  che  abroga  la  direttiva  2004/18/CE
          (Testo rilevante ai fini del SEE): 
              «Art. 32. (Uso della procedura negoziata  senza  previa
          pubblicazione). - 1. Nei casi e nelle circostanze specifici
          di cui ai paragrafi da 2 a  5,  gli  Stati  membri  possono
          prevedere    che    le    amministrazioni    aggiudicatrici
          aggiudichino  appalti  pubblici  mediante   una   procedura
          negoziata senza previa pubblicazione. 
              2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture
          e   servizi,   la   procedura   negoziata   senza    previa
          pubblicazione puo' essere utilizzata nei casi seguenti: 
                a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta  o
          alcuna  offerta  appropriata,   ne'   alcuna   domanda   di
          partecipazione   o   alcuna   domanda   di   partecipazione
          appropriata, in  esito  all'esperimento  di  una  procedura
          aperta  o  ristretta,  purche'   le   condizioni   iniziali
          dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purche'
          una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di
          quest'ultima. 
              Un'offerta non e' ritenuta appropriata se non  presenta
          alcuna pertinenza con l'appalto ed e' quindi manifestamente
          inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere  alle
          esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti
          specificati  nei  documenti  di  gara.   Una   domanda   di
          partecipazione non e' ritenuta appropriata  se  l'operatore
          economico interessato deve o puo' essere  escluso  a  norma
          dell'art.  57  o  non  soddisfa  i  criteri  di   selezione
          stabiliti  dall'amministrazione  aggiudicatrice  ai   sensi
          dell'art. 58; 
                b) quando i lavori, le forniture o i servizi  possono
          essere  forniti  unicamente  da  un  determinato  operatore
          economico per una delle seguenti ragioni: 
                  i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o
          nell'acquisizione di  un'opera  d'arte  o  rappresentazione
          artistica unica; 
                  ii) la concorrenza e' assente per motivi tecnici; 
                  iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
          di proprieta' intellettuale. 
              Le eccezioni di cui ai punti ii) e  iii)  si  applicano
          solo  quando   non   esistono   sostituti   o   alternative
          ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il  risultato
          di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto; 
                c) nella misura strettamente necessaria  quando,  per
          ragioni   di   estrema   urgenza   derivanti   da    eventi
          imprevedibili   dall'amministrazione   aggiudicatrice,    i
          termini  per  le  procedure  aperte  o  per  le   procedure
          ristrette o per le procedure competitive  con  negoziazione
          non possono essere rispettati. Le circostanze invocate  per
          giustificare l'estrema  urgenza  non  sono  in  alcun  caso
          imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 
              3. Nel caso degli appalti  pubblici  di  forniture,  la
          procedura negoziata senza previa pubblicazione puo'  essere
          utilizzata nei casi seguenti: 
                a) qualora i prodotti in questione  siano  fabbricati
          esclusivamente a scopo di ricerca, di  sperimentazione,  di
          studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati  in
          forza della presente lettera non comprendono la  produzione
          in quantita' volta ad accertare la redditivita' commerciale
          del prodotto o ad ammortizzare i  costi  di  ricerca  e  di
          sviluppo; 
                b) nel caso di consegne complementari effettuate  dal
          fornitore originario e destinate o al rinnovo  parziale  di
          forniture o di impianti o all'ampliamento  di  forniture  o
          impianti esistenti, qualora  il  cambiamento  di  fornitore
          obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice  ad  acquistare
          forniture con caratteristiche tecniche  differenti  il  cui
          impiego   o    la    cui    manutenzione    comporterebbero
          incompatibilita' o difficolta' tecniche sproporzionate;  la
          durata di tali contratti e dei  contratti  rinnovabili  non
          puo', come regola generale, superare i tre anni; 
                c) per forniture quotate  e  acquistate  sul  mercato
          delle materie prime; 
                d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
          particolarmente vantaggiose,  da  un  fornitore  che  cessa
          definitivamente l'attivita' commerciale oppure dal curatore
          o  liquidatore  di  un   fallimento,   di   un   concordato
          giudiziario o  di  una  procedura  analoga  prevista  nelle
          legislazioni o regolamentazioni nazionali. 
              4. La procedura negoziata  senza  previa  pubblicazione
          puo' essere utilizzata per i servizi  quando  l'appalto  in
          questione  consegue  a   un   concorso   di   progettazione
          organizzato secondo la presente direttiva e debba, in  base
          alle norme previste nel concorso di  progettazione,  essere
          aggiudicato al vincitore o ad uno  dei  vincitori  di  tale
          concorso; in quest'ultimo caso  tutti  i  vincitori  devono
          essere invitati a partecipare ai negoziati. 
              5. La procedura negoziata  senza  previa  pubblicazione
          puo'  essere  utilizzata  per  nuovi   lavori   o   servizi
          consistenti nella ripetizione di lavori o servizi  analoghi
          gia'  affidati   all'operatore   economico   aggiudicatario
          dell'appalto  iniziale   dalle   medesime   amministrazioni
          aggiudicatrici, a condizione  che  tali  lavori  o  servizi
          siano conformi a un progetto di base e  che  tale  progetto
          sia stato oggetto di un primo appalto  aggiudicato  secondo
          una procedura in conformita' dell'art. 26, paragrafo 1.  Il
          progetto di base indica l'entita'  di  eventuali  lavori  o
          servizi complementari  e  le  condizioni  alle  quali  essi
          verranno aggiudicati. 
              La possibilita' di avvalersi  di  questa  procedura  e'
          indicata sin dall'avvio  del  confronto  competitivo  nella
          prima  operazione  e  l'importo  totale  previsto  per   la
          prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi  e'
          preso    in    considerazione     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici per l'applicazione dell'art. 4. 
              Il ricorso a questa procedura e' limitato  al  triennio
          successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.». 
              - Si riporta l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo
          2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): 
              «Art.  4  (Componenti  del  Servizio  nazionale   della
          protezione civile (Articoli  1-bis,  comma  3,  e  6  legge
          225/1992)) - (Omissis). 
              2.  Le  componenti  del  Servizio   nazionale   possono
          stipulare  convenzioni  con  le  strutture  operative  e  i
          soggetti concorrenti di cui all'art.  13,  comma  2  o  con
          altri soggetti pubblici. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 36, del  decreto-legge  17  ottobre
          2016,  n.  189  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
              «Art. 36 (Disposizioni in materia di trasparenza  e  di
          pubblicita'  degli  atti).  -  1.  Tutti   gli   atti   del
          Commissario straordinario relativi a nomine e  designazioni
          di  collaboratori  e   consulenti,   alla   predisposizione
          dell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma  1,  nonche'
          alle relative iscrizioni ed esclusioni, alla programmazione
          di  lavori,  opere,  servizi  e  forniture,  nonche'   alle
          procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
          forniture, lavori e opere ed alle erogazioni e  concessioni
          di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata,  ove
          non considerati riservati ai  sensi  dell'art.  112  ovvero
          secretati ai sensi dell'art. 162 del decreto legislativo 18
          aprile 2016, n. 50, sono pubblicati e aggiornati  sul  sito
          istituzionale  del   commissariato   straordinario,   nella
          sezione «Amministrazione trasparente» e sono soggetti  alla
          disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
          33 e successive modificazioni. Nella  medesima  sezione,  e
          sempre ai sensi e per  gli  effetti  del  predetto  decreto
          legislativo n. 33 del 2013, sono  altresi'  pubblicati  gli
          ulteriori atti indicati all'art. 29, comma 1,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016.».